Premafin: Avviso ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/1999
Con riferimento all’accordo sottoscritto in data 29 ottobre 2010, come successivamente modificato in data 22 novembre 2010 (l’“Accordo”), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998, tra Canoe Securities S.A., Hike Securities S.A., Limbo Invest S.A., Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A., Immobiliare Costruzioni IM.CO. S.p.A., i Signori Giulia Maria Ligresti, Jonella Francesca Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti, Salvatore Ligresti e Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni (“Premafin”), da un lato, e Groupama S.A. (“Groupama”), dall’altro lato, si comunica che:
(i) con note n. 11016645 e n. 11016918 entrambe del 4 marzo 2011, Consob ha ritenuto sussistenti obblighi di OPA in connessione con l’acquisto da parte di Groupama di partecipazioni rilevanti in Premafin e Fondiaria-Sai S.p.A.;
(ii) successivamente a quanto sopra, le parti dell’Accordo hanno accertato il mancato verificarsi di una condizione ivi prevista e, conseguentemente, l’intervenuto scioglimento dell’Accordo stesso a decorrere dall’8 marzo 2011